Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Delega al Governo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di disciplinare il regime dell'onere della prova sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disporre sempre a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa;
b) modificare le disposizioni vigenti che limitano la sfera difensiva del contribuente, abrogando ogni disposizione che prevede l'inversione dell'onere della prova a carico dello stesso.
2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze e sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono comunque emanati.