Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Scadenza CU dal 7 marzo al 16 marzo di ogni anno).
1. All'articolo 1, comma 952, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo».