Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Possono beneficiare dei contribuiti di cui all'articolo 26 i titolari di farmacie situate nei comuni di con meno di 3.000 abitanti che attivano a favore della popolazione nuovi servizi tra quelli individuati dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e dai successivi decreti attuativi. A tal fine, le farmacie inviano alla ASL territorialmente competente e al Comune una comunicazione per segnalare la data di avvio dell'erogazione delle nuove prestazioni.