Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Rientro professionisti e ricercatori).
1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque periodi d'imposta successivi»;
b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis: Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti e ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia del domicilio o della residenza ai sensi del codice civile o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza nel territorio dello Stato».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1o gennaio 2019, anche ai soggetti, di cui al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che abbiano acquisito la residenza in Italia prima di tale data.