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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.05. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
24.05.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Rientro cervelli).

  1. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 44-bis.
(Cattedra con dote per il ritorno in Italia e la stabilizzazione di ricercatori italiani a livelli di carriera medio-elevata).

  1. Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 44 si applicano anche agli emolumenti percepiti di docenti o ricercatori che rientrano in Italia a seguito dell'istituzione di una cattedra con dote finanziata da enti pubblici o privati, a condizione che:
   a) gli emolumenti siano erogati al docente o ricercatore da un ente pubblico o privato dotato o meno di personalità giuridica, con la finalità di finanziare un'attività di ricerca sulla base di uno specifico progetto che deve essere definito nelle sue linee guida prima dell'assegnazione dell'attività di ricerca;
   b) l'attività di ricerca si svolga presso un'istituzione universitaria Italiana, che accetti di associare il docente o ricercatore alla facoltà, alle condizioni indicate dalle lettere f) e g) e seguenti;
   c) i docenti o ricercatori siano cittadini italiani, non siano stati residenti o domiciliati in Italia ai sensi del codice civile negli ultimi cinque anni, siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, non siano stati occasionalmente residenti all'estero;
   d) i docenti non ricoprano già il ruolo di professore ordinario nel sistema universitario italiano al momento dell'assegnazione della cattedra;
   e) i docenti o ricercatori rispondano a requisiti d'eccellenza definiti nel comma 2;
   f) l'ente finanziatore corrisponda la retribuzione del docente o ricercatore per un ciclo quinquennale rinnovabile fino a tre volte, unitamente ad una quota aggiuntiva corrispondente al cinquanta per cento della retribuzione del docente o ricercatore per sostenere i costi diretti della sua ricerca;
   g) l'università si impegni a coprire i costi indiretti eventualmente legati alla cattedra “con dote”, con una delibera del consiglio di facoltà o organo equivalente in cui si accolga il docente o ricercatore sulla base del progetto specifico finanziato nell'ambito della cattedra con dote;
   h) i docenti o ricercatori dovranno essere cittadini italiani autori o coautori di un numero non inferiore a dieci pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di tipo “peer reviewed”, ovvero che includano un processo di selezione e accettazione del lavoro scientifico proposto per la pubblicazione da parte di comitato scientifico;
   i) le erogazioni o donazioni tramite cui viene istituita o finanziata una cattedra con dote sono deducibili dalle imposte dirette fino ad un importo massimo del 30 per cento dell'imponibile».