Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro).
1. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: «non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni» sono aggiunte le seguenti: «e da ogni altro soggetto che abbia in essere convenzioni, appalti o collaborazioni con le pubbliche amministrazioni stesse per la somministrazione e/o la prestazione sotto ogni forma di attività di lavoro alla pubblica amministrazione medesima».