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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.1. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
23.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Redditi fondiari percepiti).

  1. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel secondo periodo le parole: «ad uso abitativo» e le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore» sono soppresse;
   b) il terzo periodo è soppresso.

  2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di canoni non percepiti, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».