Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Cessione crediti dei professionisti).
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o un libero professionista, indipendentemente dall'iscrizione ad albi o ordini professionali»;
b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da incarichi o contratti nell'esercizio della libera professione».