stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.03. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
21.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riapertura dei termini per l'assegnazione o la cessione agevolata dei beni ai soci per la trasformazione agevolata della società e per l'estromissione dei beni dell'impresa individuale).

  1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2019. La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del periodo precedente è riferita al 30 settembre 2018 e il titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2018 deve avere data certa anteriore al 1o ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 30 giugno 2020.
  2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1o gennaio 2019 al 31 maggio 2019. Si considerano immobili strumentali oggetto delle disposizioni indicate nel periodo precedente anche quelli relativi all'azienda concessa in affitto e ancorché questa sia l'unica azienda dell'imprenditore. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 30 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1o gennaio 2019.