Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
1. Al fine di allargare anche alle piccole e medie imprese innovative di acquistare le perdite delle start-up partecipate, al comma 76 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo le parole: «scambio di informazioni» sono inserite le seguenti: «ovvero, in via sperimentale per l'anno solare 2019, a condizione che la società cessionario o la società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionario, sia una piccola e media impresa innovativa, come definita dall'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2015.».