Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso).
1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera 0a), le parole da: «ai fini» fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) al comma 6-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere dichiarativo e comunicativo.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dall'entrata in vigore della presente legge.