Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
1. All'articolo 38, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «risparmio dei contribuenti» sono aggiunte le seguenti: e sentito l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nazionale il quale, contattato l'ordine ove ha il domicilio il contribuente verificato, deve dotarsi di apposita struttura collaborativa a costo zero per il Ministero.