stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.015. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
18.015.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Società di comodo e in perdita sistemica).

  1. La disciplina di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, commi da 36-quinquies a 36-duodecies si applica a condizione che le società ivi contemplate abbiano effettuato immobilizzazioni superiori a un milione di euro.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.