Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Società di comodo e in perdita sistemica).
1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, i commi da 36-quinquies a 36-duodecies sono abrogati.
2. L'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 è abrogato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.