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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
18.01.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazione in materia di prestazioni accessorie ai fini della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).

  1. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere, a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempreché il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera.
  2. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.».