Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Conservazione fatture elettroniche esclusivamente attraverso il servizio gratuito dell'Ade).
1. Il primo periodo del comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente: «Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate, a mezzo esclusivo del servizio gratuito di conservazione di cui al comma 1.