Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'ufficio o l'ente che ha applicato la sanzione consente, su richiesta dell'interessato, il pagamento in rate mensili, da un minimo di cinque fino ad un massimo di trenta, tenendo conto delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della sanzione. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.