Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. All'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, la parola: «esclusione» è sostituita dalla seguente: «inclusione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ufficio deve esperire tutti i tentativi di notifica addebitando poi le dovute spese necessarie.».