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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.2. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
11.2.

  All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
   a) Anteporre al comma 1 le seguenti parole: «Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto il seguente articolo: «Art. 12-bis. (Obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale)»;
   b) al comma 1:
    le parole: «avviso di accertamento» sono sostituite dalle seguenti: «atto impositivo»; le parole: «fuori dei casi previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» sono soppresse;
   c) al comma 2, lettera c), la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «trenta»; la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
   d) al comma 5, la parola: «Decorsi» è sostituita dalle seguenti: «Nel caso di avviso di avvio del procedimento, decorsi»;
   e) al comma 6:
    le parole: «Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di ravvedimento, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, fino alla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma» sono soppresse;
    la parola: «Decorso» è sostituita dalle seguenti: «Nel caso di avviso di conclusione della fase istruttoria svolta d'ufficio, decorso»;
    dopo le parole: «n. 446» sono aggiunte le seguenti: «nonché gli avvisi di rettifica e liquidazione di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, all'articolo 34 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346»;
   f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  6-bis. Resta salva l'applicazione, entro il medesimo termine di sessanta giorni di cui al comma 5, delle disposizioni in materia di ravvedimento, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
   g) al comma 7:
    alla lettera b), la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
    alla lettera c), dopo la parole: «termini di» sono aggiunte le seguenti: «prescrizione e»;
    alla lettera d), dopo la parola: «accertamento» sono aggiunte le seguenti: «, a pena di nullità dello stesso»;
   h) dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli atti per i quali la legge vigente stabilisce modalità procedimentali di dialogo preventivo con il contribuente.

Il Relatore