All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis.
(Introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale).
1. Prima di emettere qualunque avviso di accertamento, avviso di rettifica e liquidazione o qualunque altro atto impositivo che non sia il frutto di una mera attività di liquidazione effettuata sulla base delle imposte o delle basi imponibili che il contribuente ha dichiarato senza però effettuare i corrispondenti versamenti, l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica un preventivo invito al contribuente.
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Nell'invito di cui al comma 1, il contribuente deve essere informato che non potranno essere presi in considerazione a suo favore, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, le notizie e i dati da lui non addotti né gli atti, i documenti, i libri e i registri da lui non esibiti o non trasmessi all'ufficio specificamente richiesti. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile».
c) al comma 7 sostituire la lettera d), con la seguente:
d) se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente, deve darne giustificazione circostanziata nella motivazione del successivo atto impositivo, a pena di nullità dello stesso».