Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Semplificazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto).
1. A partire dalle comunicazioni relative al terzo trimestre 2019, l'amministrazione finanziaria mette a disposizione, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, prima dei termini di scadenza stabiliti, ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, una bozza di comunicazione periodica modificabile dal contribuente stesso, oltre a tutti gli elementi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica IVA. Il contribuente è tenuto a integrare ovvero approvare la proposta di comunicazione formulata dall'Agenzia delle entrate entro i termini di scadenza stabiliti per legge.