stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.300. in Assemblea riferita al C. 1074-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/05/2019  [ apri ]
7.300.
approvato

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis.

  6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente:
   all'articolo 9, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 11, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 20, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: valutati in fino alla fine del comma, con le seguenti: pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 25, comma 3, sostituire le parole da: valutati in fino alla fine del comma, con le seguenti: pari a 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 28,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 27, comma 4, sostituire le parole: valutati in fino alla fine del comma, con le seguenti: pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 28, comma 6, sostituire le parole: valutati in fino alla fine del comma, con le seguenti: pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   all'articolo 30, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;
   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
  Art. 37-bis(Copertura finanziaria) – 1. Agli oneri di cui agli articoli 7, comma 5, 9, comma 1-bis, 11, comma 2, 20, comma 2, 25, comma 3, 27, comma 4, 28, comma 6, 30, comma 5, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 17,435 milioni di euro per l'anno 2020, a 70,035 milioni di euro per l'anno 2021, a 70,635 milioni di euro per l'anno 2022, a 66,835 milioni di euro per l'anno 2023, a 56,935 milioni di euro per l'anno 2024, a 42,735 milioni di euro per l'anno 2025, a 38,335 milioni di euro per l'anno 2026 e a 38,335 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 22, 25, commi 1 e 2, e 35.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4 bis, del Regolamento