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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.100. in Assemblea riferita al C. 1074-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/05/2019  [ apri ]
31.100.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
  1-bis. Possono beneficiare dei contribuiti di cui all'articolo 30 i titolari di farmacie situate nei comuni con meno di 3.000 abitanti che attivano a favore della popolazione nuovi servizi tra quelli individuati dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e dai successivi decreti attuativi. A tal fine, le farmacie inviano alla ASL territorialmente competente e al Comune una comunicazione per segnalare la data di avvio dell'erogazione delle nuove prestazioni.