Sostituirlo con il seguente:
Art. 25.
(Redditi fondiari percepiti)
1. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole: «ad uso abitativo» e le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore» sono soppresse;
b) il terzo periodo è soppresso.
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di canoni non percepiti, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».