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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.0112. in Assemblea riferita al C. 1074-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/05/2019  [ apri ]
24.0112.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Previsione di tempi certi per la definizione delle istanze di ruling di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

  1. La richiesta di accordo preventivo di cui al comma 6 dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è esaminata entro il termine di 30 giorni dalla data della sua presentazione. In caso di positiva istruttoria dell'istanza l'Accordo tra impresa e Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è siglato entro i successivi 30 giorni. La procedura di cui al presente comma si applica anche alle istanze già positivamente esitate, ivi comprese quelle relative all'applicazione del regime di cui ai commi da 37 a 44 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le quali non sia ancora pervenuto l'Accordo.
  2. La mancata chiusura del procedimento di cui al comma 1 entro il termine di novanta giorni dal deposito dell'istanza, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo oltre il centottantesimo.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, modificano, rispettivamente, il decreto di natura non regolamentare di cui al comma 44 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il provvedimento di cui al comma 6 dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo le finalità del presente articolo, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.