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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.0103. in Assemblea riferita al C. 1074-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/05/2019  [ apri ]
23.0103.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Norma di interpretazione in materia di coadiuvanti agricoli)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 22.

ident. 23.0100.