Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Norma di interpretazione in materia di coadiuvanti agricoli)
1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 22.