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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.0150. in Assemblea riferita al C. 1074-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/05/2019  [ apri ]
20.0150.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Interpretazione autentica in materia di imposta municipale unica)

  1. L'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che:
   a) si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che continuano a svolgere attività in agricoltura, mantenendo l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola;
   b) nel caso in cui l'agevolazione sia invocata da società agricole di cui all'articolo 2, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'iscrizione nella previdenza agricola deve essere verificata esclusivamente in capo al socio qualificante.

  2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.
  3. L'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti alla data di entrata in vigore della citata legge 145 del 2018.