Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Riduzione della base imponibile dell'IMU)
1. All'articolo 13, comma 3, lettera 0a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo le parole: «che il comodante possieda un solo immobile in Italia» aggiungere le seguenti: «o, in caso di comproprietà, attraverso una quota pari ad almeno il 50 per cento».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a circa 30 milioni in ragione annua si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.