Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite con le seguenti: «4 per cento».
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2020.