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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.0120. in Assemblea riferita al C. 1074-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/05/2019  [ apri ]
15.0120.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sede di incardinamento del contenzioso tributario)

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la controversia è proposta nei confronti degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto attivo d'imposta».

ident. 15.0107.