Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
5. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire i commi 3 e 3-bis con il seguente:
«3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, agli enti associativi dilettantistici e alle società sportive dilettantistiche iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano.»