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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.100. in Assemblea riferita al C. 1074-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/05/2019  [ apri ]
7.100.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modifiche al regolamento recante disciplina delle modalità e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di cui al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 2 novembre 1998, n. 421, al fine di prevedere che:
   a) le amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, titolari di contabilità speciali, o di ordini di accreditamento, gli ordinatori secondari di spese statali nonché le amministrazioni degli organi costituzionali effettuino i versamenti dovuti con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento alle pertinenti contabilità speciali di girofondi oppure mediante il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile l'utilizzo del modello di versamento «F24 Enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1o dicembre 2015.
   b) gli enti pubblici corrispondano l'imposta regionale sulle attività produttive mediante il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile l'utilizzo del modello di versamento «F24 Enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1o dicembre 2015.