Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Misure di contrasto all'evasione)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
2. All'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «pari o superiore a 3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro».