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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 34.0107. in Assemblea riferita al C. 1074-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/05/2019  [ apri ]
34.0107.
inammissibile

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni: verifica ed eventuale compensazione della perdita di gettito subita dai comuni)

  1. Al fine di verificate la dimensione complessiva e la distribuzione della perdita di gettito subita negli anni dal 2013 al 2018 dai comuni che, a decorrere dal 2013, si sono avvalsi della facoltà di confermare o prorogare gli aumenti tariffari previsti dall'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, entro il 30 giugno 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sottoposta all'esame della Conferenza Stato-città e autonomie locali. A seguito delle risultanze di tale elaborazione, con apposito provvedimento di legge può essere istituito un ristoro in proporzione della perdita di gettito subito da ciascun comune.
  2. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.