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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.100. in Assemblea riferita al C. 1074-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/05/2019  [ apri ]
32.100.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 32.
(Procedure)

  1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente capo devono presentare al comune di residenza, dal 1o gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. I soggetti individuati nell'articolo 25 che avviano una nuova attività in corso d'anno possono presentare la richiesta di cui al presente comma entro 120 giorni dalla data di inizio attività individuata dall'articolo 35, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al comma 1, determina e comunica al soggetto richiedente la misura del contributo spettante entro 60 giorni dalla presentazione di cui alla dichiarazione del comma 1, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi dell'articolo 26, comma 3.
  3. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato che non può, comunque, essere inferiore a sei mesi.