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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.0100. in Assemblea riferita al C. 1074-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/05/2019  [ apri ]
28.0100.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata sui beni dedicati alle donne)

  1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla parte II-bis), dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:
    1-quater) prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa monouso;

  2. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine della verifica della compatibilità delle citate disposizioni con la disciplina europea in materia di concorrenza.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.