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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.0110. in Assemblea riferita al C. 1074-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/05/2019  [ apri ]
24.0110.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Ampliamento del regime del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti ai brevetti e alle opere di ingegno)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 39 è sostituito dal seguente: «I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare»;
   b) dopo il comma 42-bis è aggiunto il seguente:
  «42-ter. Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-bis.»;
   c) il comma 44 è sostituito dal seguente:
  «44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42.».

  2. Le modifiche previste dal comma 1 entrano in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. I soggetti che intendono usufruirne e hanno già in corso il regime agevolato, possono richiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In tali casi l'ampliamento dell'agevolazione scade assieme a quella già detenuta.
  3. Al fine di favorire l'applicazione del regime previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (patent box), alle previsioni del comma 1 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto dal comma 44 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. La modifica al decreto di natura non regolamentare di cui al comma 3 deve prevedere, in caso di positiva istruttoria dell'istanza, che l'Accordo tra impresa e Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 debba essere siglato entro i successivi 30 giorni. Tale procedura si applica anche alle istanze già positivamente esitate, per le quali non è ancora pervenuto l'Accordo.
  5. La mancata chiusura del procedimento di cui al comma 4, entro il termine di 90 giorni dal deposito dell'istanza, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo oltre il novantesimo.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.