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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.0100. in Assemblea riferita al C. 1074-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/05/2019  [ apri ]
22.0100.
inammissibile

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Semplificazioni in materia di imposta di registro)

  1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente:
  «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».

  2. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
   «a-bis). Nei casi di cui alla lettera a) del presente articolo, se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00».