Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Deducibilità IMU immobili strumentali)
1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «misura del 50 per cento.».