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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.0104. in Assemblea riferita al C. 1074-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/05/2019  [ apri ]
20.0104.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Riduzione della base imponibile dell'IMU)

  1. All'articolo 13, comma 3, lettera 0a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo le parole: «che il comodante possieda un solo immobile in Italia» aggiungere le seguenti: «o, in caso di comproprietà, attraverso una quota pari ad almeno il 50 per cento».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a circa 30 milioni in ragione annua si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.