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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.0103. in Assemblea riferita al C. 1074-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/05/2019  [ apri ]
20.0103.
inammissibile

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada)

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 sono abrogati.
   b) al comma 4, lettere a) e b), dell'articolo 208, le parole: «in misura non inferiore a un quarto della quota,» sono soppresse;