Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Sede di incardinamento del contenzioso tributario)
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la controversia è proposta nei confronti degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto attivo d'imposta».