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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.0104. in Assemblea riferita al C. 1074-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/05/2019  [ apri ]
15.0104.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di note variazione di procedure concorsuali)

  1. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 1000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede secondo quanto previsto dal comma 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiano, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Nei casi in cui la disposizione di cui al primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.