Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Regolarizzazione delle comunicazioni degli esiti del controllo automatico di dichiarazioni e liquidazioni periodiche)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo dopo le parole: «In tal caso,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal periodo successivo,»;
b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui la comunicazione di cui al primo periodo è ricevuta dal contribuente entro un anno dal momento in cui la violazione è stata commessa e il contribuente o il sostituto d'imposta provvede al pagamento ai sensi e nei termini ivi indicati, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un settimo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione».