Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Tutela del minore contro le discriminazioni sessuali e di genere)
1. In nessun caso il minore può essere discriminato per il proprio sesso e per tale ragione è vietata nei suoi confronti qualunque pratica di neutralità di genere (theyby).
2. Chi applica pratiche di neutralità di genere (theyby) nei confronti di minori di anni 18 è punito con la pena della reclusione dai due ai sei anni. La pena è aumentata se il minore ha meno di anni 10.