Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifica alla legge 13 luglio 2015, n. 107)
1. All'articolo 1, comma 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «ordine e grado» sono aggiunte le seguenti: «l'informazione e l'educazione sessuale e al rispetto delle differenze,»;
b) dopo le parole: «la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere o fondate sulla composizione del nucleo familiare di appartenenza (omogenitoriale, monoparentale, affidatario o adottivo)».