Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«In ogni caso non integra il reato la condotta fondata sul mero sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni eventualmente anche attinenti alla razza, alla nazionalità, alla religione, al sesso o all'identità di genere.».