stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 01.0401. in Assemblea riferita al C. 107-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/10/2020  [ apri ]
01.0401.
approvato

  All'articolo 1, premettere il seguente:
  Art. 01. (Definizioni). – 1. Ai fini della presente legge:
   a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
   b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
   c) per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
   d) per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione.