All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. – 1. Ai fini della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione di convincimenti o di opinioni, nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte, purché non istighino all'odio o alla violenza.